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4 Basi legali della garanzia d'affitto
In Svizzera la garanzia d'affitto per locali di abitazione è disciplinata dall'art. 257e del Codice svizzero delle obbligazioni (CO, RS 220). La norma fissa limiti precisi per proteggere il conduttore:
- Importo massimo: per locali d'abitazione la cauzione non può superare tre pigioni mensili (art. 257e cpv. 2 CO). Per locali commerciali non esiste un tetto legale equivalente.
- Conto vincolato: se la garanzia viene versata in denaro o valori, il locatore deve depositarla su un conto di risparmio o di deposito intestato al conduttore presso una banca in Svizzera (art. 257e cpv. 1 CO).
- Restituzione: la banca può liberare la cauzione solo con il consenso di entrambe le parti o in esecuzione di una decisione definitiva di tribunale / autorità di conciliazione. Se il locatore non fa valere pretese entro un anno dalla fine del contratto, la banca restituisce la garanzia al conduttore (art. 257e cpv. 3 CO).
- Assicurazione cauzionale: la legge non impone il deposito bancario. Il conduttore può proporre al locatore una garanzia equivalente emessa da un'assicurazione autorizzata dalla FINMA (L. sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA, RS 961.01). Il locatore è libero di accettarla o rifiutarla.
Fonti ufficiali: Art. 257e CO (Fedlex) · Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) · ASLOCA
Queste indicazioni hanno carattere informativo e non sostituiscono una consulenza legale individuale. In caso di controversia è competente l'autorità paritetica di conciliazione in materia di locazione del Cantone di ubicazione dell'immobile.
5 Link esterni
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